L’art. 256 bis del Testo Spaiato Ambientale prevede Viceversa che chiunque appicchi il incendio a rifiuti abbandonati ossia depositati Per mezzo di atteggiamento incontrollata venga punito verso la reclusione da parte di due a cinque anni oppure, nel circostanza Con cui sia appiccato il rogo a rifiuti pericolosi, a proposito http://www.rifondazionecomunistaformia.it/wordpress/?p=3327